1. L'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 144. - (Ruolo dei commissari straordinari, commissione straordinaria e comitato di sostegno e di monitoraggio). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ruolo dei commissari straordinari per gli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Secondo modalità attuative dettate con proprio decreto dal Ministro dell'interno, nel predetto ruolo confluiscono l'aliquota dei prefetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonché funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, selezionati dal Ministro dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto l'attività di formazione professionale, di specializzazione e di aggiornamento dei commissari straordinari inseriti nel ruolo di cui al comma 1.
3. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, comma 5, è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione straordinaria è composta da tre membri tratti dal ruolo dei commissari straordinari di cui al comma 1 e, solo in casi eccezionali determinati da insufficienza di tale ruolo, da funzionari della carriera prefettizia non inseriti nel medesimo ruolo. Essi esercitano in via esclusiva le funzioni e le attribuzioni stabilite dal citato decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, comma 5.