Art. 3.

      1. L'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 144. - (Ruolo dei commissari straordinari, commissione straordinaria e comitato di sostegno e di monitoraggio). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ruolo dei commissari straordinari per gli enti locali i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Secondo modalità attuative dettate con proprio decreto dal Ministro dell'interno, nel predetto ruolo confluiscono l'aliquota dei prefetti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonché funzionari dello Stato e della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, selezionati dal Ministro dell'interno.
      2. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto l'attività di formazione professionale, di specializzazione e di aggiornamento dei commissari straordinari inseriti nel ruolo di cui al comma 1.
      3. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, comma 5, è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione straordinaria è composta da tre membri tratti dal ruolo dei commissari straordinari di cui al comma 1 e, solo in casi eccezionali determinati da insufficienza di tale ruolo, da funzionari della carriera prefettizia non inseriti nel medesimo ruolo. Essi esercitano in via esclusiva le funzioni e le attribuzioni stabilite dal citato decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, comma 5.

 

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      4. I commissari straordinari appartenenti al ruolo di cui al comma 1, non impiegati in commissioni straordinarie presso enti locali interessati da decreti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, sono impiegati in attività di accesso e di accertamento nell'ambito della commissione di cui all'articolo 143, comma 3.
      5. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 3 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
      6. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del ruolo dei commissari straordinari di cui al comma 1 e del comitato di cui al comma 5. Sono, altresì, determinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 3 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite e le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa».